DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) Il presente regolamento (a completamento dello statuto al quale si rifà) è un documento che intende definire, la linea ispiratrice e le caratteristiche operative della Pro Loco di Monte San Pietrangeli.
Art. 2) La nostra Associazione, in quanto aderente all’UNPLI deve: osservarne le disposizioni e le delibere del Consiglio Nazionale seguendone principi.
Art. 3) La vita dell’associazione Pro Loco deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione di tutte le risorse umane esistenti nella località e nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia.
Art. 4) Una copia dello statuto e del regolamento interno, e sue successive modifiche, dovrà essere sempre esposta in sede a disposizione di tutti.
Art. 5) Per il miglior funzionamento dell’Associazione, sono previsti dei settori di competenza, da costituire ogni qual volta ce ne sia il bisogno.
Art. 6) Sarà nominato, dal Consiglio Direttivo uno, o più, coordinatori per ogni singolo progetto o settore di particolare interesse per la Pro Loco.
Art. 7) Possono far parte dei settori di competenza i soci ed eventualmente collaboratori esterni che abbiano per quel particolare progetto o settore spiccate attitudini o una notevole esperienza.
Art. 8) Quando lo si ritenga necessario i coordinatori saranno chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. In tale circostanza il coordinatore può far parte del Consiglio Direttivo, senza potere deliberante .
Art. 9) E’ data facoltà ai coordinatori dei vari settori, di interagire tra loro.
Art. 10) Annualmente sulla base del bilancio consultivo e preventivo della Pro Loco verrà assegnato ad ogni singola sezione il contributo di gestione per l’attività programmata.
Art. 11) I collaboratori si devono attenere alle direttive e alle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 12) L’associato, per essere tale, deve essere in regola con il versamento della quota sociale, pagandola entro e non oltre il 15 maggio. Qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento, esso viene considerato moroso, il tesoriere quindi gli invierà un sollecito di pagamento, con scadenza massima di 30 giorni. Se entro tale termine il Socio non avrà provveduto al pagamento sarà considerato decaduto quindi non più facente parte dell’associazione.

COMPORTAMENTO ETICO E PROFESSIONALE
Art. 13) Il Socio si deve attenere ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti dell’associazione e degli altri Soci.
Art. 14) I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Pro Loco e di osservarne le regole dettate.
Art. 15) Le decisioni dell’Assemblea dei Soci, indetta come da Statuto e le decisioni prese in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento vincolano tutti i Soci anche i non pervenuti, gli astenuti ed i dissenzienti.
Art. 16) L’associato non deve porre pregiudizi ed entrare in polemica con altri Soci, perché tali atteggiamenti non favoriscono una partecipazione costruttiva.
Art. 17) L’obbiettività è tanto più possibile, quanto più gli associati dimostrino una conoscenza delle cose e dei fatti.
Art. 18) L’imparzialità, è tanto più gradita, quanto più gli associati, dimostrino di avere un interesse sociale.
Art. 19) La collegialità è tanto più possibile quanto più gli associati dimostrino la loro collaborazione ed una costante attenzione alla direttive ed alla assemblee del Consiglio.
Art. 20) Il Socio che è tenuto a svolgere compiti o mansioni per conto della Pro Loco, si deve distinguere nei rapporti con il pubblico per cortesia e disponibilità professionale nonché divulgare l’attività e le finalità della Pro Loco.
Art. 21) Il Socio che commetta entro e/o fuori della Pro Loco, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può essere radiato dal Collegio dei Probiviri dietro segnalazione del Consiglio Direttivo.
Art. 22) Non è consentito servirsi dei beni, materiali e non, della Pro Loco per un uso diverso da quello stabilito dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo indicherà ai responsabili delle varie attrezzature le modalità del loro utilizzo .

MODALITA’ DI ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 23) Possono aderire alla Pro Loco tutte le Associazioni ed organizzazioni che ne facciano esplicita richiesta e rispondano alle caratteristiche descritte nell’articolo 9 dello statuto.
Art. 24) Le Associazioni che intendono aderire devono:
a) Inviare al Consiglio Direttivo una richiesta di adesione.
b) Nominare in un apposita riunione il loro rappresentante (come riportato nell’articolo 9 comma 4)
Art. 25) L’adesione alla Pro Loco di altre Associazione avviene, previa accettazione dell’Assemblea dei Soci (della Pro Loco) votata a maggioranza dai due terzi degli aventi diritto, calcolati in difetto.
Art. 26) L’adesione di nuove Associazioni, se approvata, per esse comporta:
a) Rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro Loco
b) Non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco
c) Il concorso diretto alla realizzazione delle finalità della Pro Loco anche attraverso la disponibilità delle strutture tecnico-amministrative e/o residenziali
d) Dare il proprio contributo per la risoluzione dei problemi comuni partecipando con i propri rappresentanti alle riunioni indette, e diffondendone i risultati fra tutti i Soci.
e) L’Associazione ha il diritto di presentare alla Pro Loco i propri progetti (di manifestazioni, convegni ecc.). Questi saranno discussi all’interno del Consiglio Direttivo. La Pro Loco s’impegna ad attivarsi dando piena collaborazione, in termini di risorse tecniche economiche ed umane, per la realizzazione di tutti i progetti che sono d’interesse e rientrino nelle finalità della Pro Loco.
f) Tutte le associazioni aderenti alla Pro Loco avranno il diritto di partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.
Art. 27) L’adesione cessa nel caso:
a) In cui l’Associazione invii una lettera di fine rapporto, scritta e firmata dal rappresentante, al presidente della Pro Loco
b) Mancato rispetto delle norme dello statuto e del presente regolamento

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO
Art. 28) Le modifiche al Regolamento Interno devono essere presentate all’Assemblea de i Soci dal Consiglio Direttivo, con relazione scritta e motivata.
Art. 29) Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dall’Assemblea dei Soci con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

REGOLAMENTO ELEZIONI
In riferimento all’articolo 8 dello statuto, vengono emesse le seguenti norme.
Art. 30) Sono ammessi alle votazioni i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno delle votazioni e il precedente.
Art. 31) Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convocherà un Assemblea Ordinaria ove presenterà il bilancio consultivo e preventivo e la nomina del Collegio degli Scrutatori. La nomina avviene con votazione palese. Il collegio deve essere composto da un numero di membri, determinato dall’assemblea e tale da assicurare un sereno e corretto svolgimento delle elezioni.
Art. 32) Le votazioni devono essere svolte entro il primo quadrimestre dell’anno.
Art. 33) il Consiglio Direttivo sceglie il giorno, l’ora e il modo in cui dovranno essere svolte le votazioni
Art. 34) Non potranno essere nominati come scrutatori i Soci con incarichi direttivi, o facenti parte della Giunta Comunale o membri di partiti politici .
Art. 35) Il Presidente del Collegio degli Scrutatori ha i seguenti compiti e doveri :
a) è responsabile, di tutte le operazioni elettorali
b) compone la lista dei nominativi da eleggere
c) prepara le liste di voto
d) deve adoperarsi al meglio per assicurare un sereno e corretto svolgimento delle elezioni.
Art. 36) Il Segretario del Consiglio Direttivo uscente si adopererà a fornire piena collaborazione al Collegio degli Scrutatori per l’organizzazione delle elezioni
Art. 37) Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri viene effettuata su tre schede separate e diversamente intestate e possibilmente di colore diverso.
Art. 38) Le liste si aprono il giorno seguente l’assemblea e saranno chiuse della data fissata per le votazioni della data fissata per le votazioni

Art. 39) Le liste dovranno essere formate da un minimo di 20 persone per il Consiglio Direttivo 6 per il Collegio dei Probiviri e 6 per il Consiglio dei Conti Revisori. Nel caso in cui non si raggiungesse il valore minimo, tutti i Soci saranno dichiarati candidati. Ad eccetto di coloro che entro tre giorni prima della data della votazione, comunichino in forma scritta al presidente del Collegio degli Scrutatori la volontà di non concorrere alle elezioni.
Art. 40) Chi volesse candidarsi potrà farlo apponendo NOME, COGNOME e NUMERO DI TESSERA sulle liste elettorali nei modi, tempi e luoghi stabiliti, in modo congiunto, dal Collegio dei Scrutatori e dall’assemblea dei Soci.
Art. 41) Nel Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono candidarsi ed essere eletti anche persone estranee all’associazione.
Art. 42) il candidato non può iscriversi su più di una lista
Art. 43) Le preferenze dovranno essere espresse apponendo una X sul nome, numero o simbolo indicante il candidato prescelto.
Art. 44) Ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze per la nomina del Consiglio Direttivo, 3 per i Probiviri e 3 per i Conti Revisori
Art. 45) Saranno ritenute nulle le schede che a giudizio del Collegio degli Scrutatori, risultassero compilate in modo irregolare, e tali da non poter essere riconducibili al votante.
Art. 46) Il voto è un’espressione personale e quindi non sono ammesse deleghe.
Art. 47) Non potranno essere inclusi nelle liste di voto Soci non regolarmente iscritti oppure che sono membri di partiti politici con incarichi direttivi o facenti parte della Giunta Comunale. Eventuali cariche politiche durante il periodo di membro dei collegi direttivi dell’associazione porta alla rinuncia di tale incarico.
Art. 48) Dovranno eleggersi:
a) Per il Consiglio dei Revisori dei Conti tre revisori
b) Per il Collegio dei Probiviri tre probiviri
c) Per il Consiglio Direttivo un massimo di 15 Consiglieri con diritto di voto .
Art. 49) Terminate le votazioni il Collegio degli Scrutato si procederà agli opportuni riscontri, dichiarando eletti fino a concorrenza dei posti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 50) In caso di parità dei voti verrà scelto il socio da più tempo iscritto all’associazione e successivamente quello più anziano.
Art. 51) In caso di dimissioni di un Socio con cariche sociali lo stesso sarà sostituito da quello che aveva ricevuto il maggior numero di preferenze e cioè il primo non rientrato.
Art. 52) Di tutte le operazioni elettorali viene redatto un verbale sottoscritto dai membri del Collegio degli Scrutatori. Terminate le operazioni elettorali il verbale sarà dato in custodia alla segreteria dell’associazione .
Art. 53) L’insediamento del Consiglio Direttivo eletto dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della sua proclamazione e sarà preseduto dal consigliere che abbia ottenuto più preferenze.
Art. 54) I candidati non eletti andranno a formare la lista, in ordine di voti, per eventuali surroghi. A parità di voti subentrerà il candidato da più tempo iscritto all’associazione successivamente quello più anziano.
Art. 55) I consiglieri non eletti subentreranno ai candidati eletti sia per dimissioni, sia per decadenza.
Art. 56) Qualora non si raggiungessero le condizioni di eleggibilità, dovranno essere riconvocate le elezioni entro i successivi 30 giorni.