(Italiano)

ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE

L’ associazione denominata “PRO LOCO MONTE SAN PIETRANGELI” con sede a Monte San Pietrangeli, in Borgo Regina Margherita 72.

ART. 2

La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, ambientale, Sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Monte San Pietrangeli e svolge la sua attività per tale scopo, anche tramite l’ edizione di pubblicazioni e periodici.

La Pro Loco è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità Sociale.

La Pro Loco aderisce all’ U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco D’ Italia) ed al comitato Regionale delle Pro loco delle Marche nel rispetto dello statuto e delle normative UNPLI.

ART. 3 FINALITA’

Le finalità che la Pro Loco si propone sono:

a. Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale, ambientale e culturale;

b. Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà Sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti

c. Sviluppare l’ ospitalità e l’ educazione turistica d’ ambiente

d. Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e. Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità.

f. Collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se nel caso, le opportune modificazioni;

g. Curare l’ informazione e l’ accoglienza dei turisti, anche con l’ apertura di appositi uffici;

h. Promuovere e sviluppare attività a favore della popolazione e della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi Sociali destinati all’ educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’ eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico – didattici per gruppi scolastici).

ART. 4 SOCI

I Soci della Pro Loco si distinguono in:

a. Soci Ordinari

b. Soci Sostenitori

c. Soci Benemeriti

d. Soci collaboratori

e. Soci onorari

Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione in euro 10,00 stabilita dall’ assemblea. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nel comune ed altresì coloro che per motivazioni vari (villeggianti, ex residenti) sono interessati all’ attività dell’ associazione.

Sono Soci sostenitori coloro che versano la quota annuale di euro 20,00.

Sono Soci benemeriti coloro che versano una quota minima di euro 50,00.

Sono Soci collaboratori gli associati che vengono denominati tali dall’ assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci ordinari e sostenitori e benemeriti devono versare la quota associativa annuale. I Soci collaboratori onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’ assemblea, hanno diritto:

a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b. di essere eletti alle cariche Direttive della Pro Loco;

c. di voto per l’ approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

d. a ricevere tessera della Pro Loco;

e. a ricevere le pubblicazioni dell’ associazione;

f. a frequentare i locali dell’ associazione;

g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dall’associazione.

I Soci hanno il dovere di:

a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b. versare nei termini la quota Sociale;

c. non operare in concorrenza con l’ attività della Pro Loco.

ART. 6 AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

L’ ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

Il consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio.

ART. 7 ORGANI

Sono organi dell’ Associazione:

a. L’ Assemblea dei Soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente, un vice presidente o due vice presidenti;

d. il Segretario, Vice segretario ed il Tesoriere;

e. il Collegio dei Revisori dei Conti;

f. il Collegio dei Probiviri;

g. il Presidente Onorario (eventuale).

ART. 8 L’ ASSEMBLEA DEI SOCI

L’ Assemblea rappresenta l’ universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.

Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ ammontare della quota associativa versata.

L’ Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità Sociali.

All’ Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari, sostenitori e benemeriti debbono essere in regola con la quota Sociale dell’ anno in cui si svolge l’ Assemblea). Non sono consentite deleghe.

L’ Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente o vice presidenti insieme), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’ assemblea elegge tra i Soci presenti il presidente dell’ assemblea; allo stesso modo l’ assemblea eleggerà un segretario in caso di assenza del segretario della Pro Loco.

L’ Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’ anno per le sue decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’ anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L’ Assemblea per l’ approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.

L’ Assemblea viene indetta dal Presidente dell’ associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la prima celebrazione dell’ assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell’ avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

L’ Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ ora dopo, l’ Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L’ Assemblea Straordinaria è convocata:

a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

c. A seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

d. per le modifiche del presente statuto;

e. per lo scioglimento dell’ associazione.

Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data l’ ora e l’ ordine del giorno; con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell’ Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell’ avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

L’ Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno i due terzi dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ ora dopo, l’ Assemblea è valida con il 50% dei Soci e delibera con la metà più uno dei voti espressi.

La spedizione degli avvisi di convocazione delle assemblee (sia ordinarie che straordinarie) può essere sostituita dall’ affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza degli associati.

Le modifiche statutarie sono adottate dall’ assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede Sociale.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a ventiquattro unità. Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, un rappresentante del comune e n numero di rappresentanti, determinato dall’ Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessano lo sviluppo turistico del comune (o frazione del Comune).

L’ Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo.

Il rappresentante del comune, membro con voto consultivo del Consiglio Direttivo, viene nominato dall’ amministrazione comunale, a seguito di apposita richiesta della Pro Loco.

I rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico della zona sono anch’ essi nominati dalle associazioni

interessate in un’m apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di avvalersi di uno o più Soci per incarichi di particolare rilevanza che possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ ordine del giorno, senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili

ll Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’ anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente ed al seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

a. se la vacanza riguarda i Soci della Pro Loco eletti in Assemblea, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Se non vi sono più Soci da utilizzare per surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’ integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’ intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’ Assemblea elettiva per l’ elezione di un nuovo Consiglio direttivo;

b. Se la vacanza riguarda i rappresentanti con voto consultivo delle organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del comune o frazione del comune i consiglieri sostituiti avranno essere nominati dalle associazioni interessate in un’apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante;

c. Se la vacanza riguarda il rappresentante con voto consultivo del comune, l’ amministrazione comunale provvederà alla sua sostituzione su richiesta della Pro Loco.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e rimane in carica ed opera anche senza la nomina e/o la presenza del rappresentante del comune e dei rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico della zona.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’ associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità Sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’ Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio Sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d’ attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’ attività svolta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Il Vice presidente (o vice presidenti), il Tesoriere ed il Segretario sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice presidente o dai Vice presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).

In caso di impedimento definitivo verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’ elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità dell’ amministrazione dell’ associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’ Assemblea dei Soci.

E’ assistito dal Segretario.

ART. 11 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Il Segretario assiste in Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’ esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri Sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti più due supplenti, a votazione segreta, ogni tre anni dall’ Assemblea dei Soci in contemporanea all’ elezione del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità Sociale.

I revisori dei conti sono obbligatoriamente invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ ordine del giorno , senza diritto di voto.

I revisori dei conti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta e di norma ogni tre anni, dall’ Assemblea dei Soci in contemporanea all’ elezione del Consiglio.

I probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del comitato regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello statuto regionale UNPLI

ART. 14 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario può essere nominato dall’ Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

ART. 15 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL comitato regionale UNPLI può decidere il commissariamento di una Pro Loco:

a. Su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;

c. in caso di inattività del Consiglio Direttivo;

d. in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;

e. Negli altri casi previsti dallo statuto regionale dell’ UNPLI

Il commissario viene nominato dal comitato regionale UNPLI e deve entro sei mesi indire l’ Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ART. 16 ENTRATE E SPESE

Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

  1. quote Sociali;

  2. contributi di enti pubblici o privati;

  3. proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti e occasionali.

Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere di rimborsi delle spese sostenute e documentate.

ART. 17 RENDICONTO

L’ Assemblea dei Soci approva annualmente un rendiconto economico e finanziario predisposto e redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall’ Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 18 SCIOGLIMENTO

L’ eventuale scioglimento dell’ associazione sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta coni 4/5 dei voti presenti.

In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di enti pubblici o associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del comune e/o della località come previsto dall’ art. 2.1 del presente statuto.

I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di enti pubblici saranno devoluti al comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.

La devoluzione di tali beni o somme avverrà dopo aver sentito il competente organismo previsto dalla legge.

ART. 19 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile e della legislazione vigente.